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Novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio
Il Decreto Ministeriale del 2
settembre 2021 introduceva novità per la formazione degli addetti al
servizio antincendio.
Dal 4 ottobre 2022 cambiano
innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica
suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
Ex categorie di rischio
Nuova suddivisione in livelli
(ex Rischio basso)
Livello 1
(ex Rischio medio)
Livello 2
(ex Rischio alto)
Livello 3
Soggetti formatori
I soggetti formatori ammessi dal Decreto
Ministeriale del 2 settembre 2021 per l’erogazione dei corsi destinati agli
addetti al servizio antincendio sono:
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l’attività di formatore
Metodologie didattiche
Per quanto riguarda le metodologie
didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza
sincrona per le parti teoriche, che si aggiunge quindi alla tradizionale
formazione d’aula.
Per le parti pratiche, invece, è ammessa
esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche
diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto
eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.
Formazione antincendio: durate e periodicità
Categoria di RISCHIO
DURATA DEL I° CORSO
AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1
corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo
pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione
pratica)
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2
corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore
di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3
corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo
pratico)
corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di
modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
Corsi svolti con le precedenti modalità
Il Decreto precisa che i corsi di
formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti
dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti
entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro
il 4 aprile 2023.
Inoltre, per quanto riguarda
l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98
dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.
Tuttavia, se alla data di entrata in
vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti
antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni,
gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un
anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
Qualificazione docenti antincendio
Dal 4 ottobre 2022 verranno inoltre
introdotte novità per quanto riguarda i requisiti di qualificazione dei
docenti formatori.
L’articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021
stabilisce infatti precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e
caratteristiche dei formatori, istituendo dei percorsi di formazione e di
aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.
Qualificazione docenti antincendio parte teorica e parte pratica
Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo
grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 5/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
- aver frequentato il corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
Parte teorica
Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo
grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
- aver frequentato il corso di formazione per docenti teorici di tipo B erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
Per chi non ha il diploma: si ritengono
qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia
teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all’anno di docenza.
Parte pratica
Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri, senza alcun
prerequisito
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
- aver frequentato il corso di formazione per docenti pratici di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel ruolo dei capi reparto o dei capi squadra